1. È istituita la provincia dei Marsi, nell'ambito della regione Abruzzo, con capoluogo Avezzano.
1. La circoscrizione territoriale della provincia dei Marsi è costituita dai seguenti comuni: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.
1. Le prime elezioni degli organi della provincia dei Marsi hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Fino all'elezione degli organi di cui all'articolo 3, gli adempimenti necessari
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita la regione Abruzzo, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione nella provincia dei Marsi degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, utilizzando il personale che, alla data del 1o gennaio 2006, ricopre un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alla provincia de L'Aquila.
2. I Ministri competenti provvedono alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di inizio del funzionamento della provincia dei Marsi, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, e presso gli altri uffici ed organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia de L'Aquila e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti uffici ed organi della provincia dei Marsi.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia
1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi periferici dell'amministrazione dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri.
2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.